Una società di giochi ha presentato un ricorso al Tar di Trento per chiedere l’annullamento della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13, nella parte in cui, agli articoli 5 e 14, vengono introdotte disposizioni relative al divieto di collocazione degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
“Con il primo motivo – ricorda il Tar la ricorrente sostiene che le licenze comunali oggetto di impugnazione sono illegittime nella parte in cui vietano l’installazione degli apparecchi da gioco all’interno dei propri esercizi commerciali, perché tale divieto, in base agli articoli 5 e 14 della legge provinciale n. 13 del 2015, trova applicazione solamente per le nuove attività, e non per quelle, come le proprie, già insediate. La censura non è fondata perché confligge con il chiaro tenore letterale della legge provinciale, che prevede l’applicazione dei limiti anche per le attività già avviate alla data della sua entrata in vigore, con un differimento temporale del momento in cui diviene operativo il divieto”.
Inoltre, “secondo la ricorrente la legge provinciale, nel fissare la necessità di rispettare la distanza di 300 m da alcuni siti sensibili, determinerebbe un effetto sostanzialmente espulsivo del gioco legale dal territorio del Comune di Trento con l’effetto di comportare l’impossibilità di avvio di nuove attività commerciali e l’impossibilità di permanenza di quelle esistenti”.
“La verificazione è giunta alle seguenti conclusioni, condivise dalle sopracitate sentenze che sono state confermate in appello: l’applicazione della distanza di 300 metri dai siti sensibili individuati dall’Amministrazione comunale di Trento non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di funzioni di gioco d’azzardo lecite, in quanto l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta dell’esercizio di queste attività, in particolare all’interno del territorio urbanizzato; la localizzazione rimane possibile e ammessa in diversi ambiti della città – ambiti che, quindi, non ricadono all’interno dei 300 metri determinati dalla presenza dei luoghi sensibili – e riguarda circa 712,4 ha, che rappresentano il 22,4% del territorio urbanizzato, che costituisce un dato significativo in rapporto anche alla particolare configurazione ambientale, insediativa, morfologica del territorio comunale”.
Per questi motivi il Tar di Trento ha deciso di respingere il ricorso e confermare i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG