Il titolare di una sala giochi di Trento ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar di Trento che aveva confermato la validità del provvedimento di immediata rimozione delle Vlt istallate nel locale a causa della vicinanza a 5 luoghi sensibili.
Alla pubblica udienza del giorno 21 dicembre 2023, Geronimo Cardia, avvocato della ricorrente appellante, ha prodotto in copia, corredata di una traduzione non ufficiale, l’ordinanza di cui si è detto, ovvero Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana e ne ha illustrato il contenuto, insistendo perché questo Giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale della norma in questione.
“La giurisprudenza, non ha ritenuto di promuovere sul punto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea e, quindi, ha ritenuto che le norme sul distanziometro non contrastino, in generale, con il diritto dell’Unione. Ciò argomentando anzitutto dagli articoli 36, 49, 52 e 56 del TFUE, che ammettono le misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi “che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”, nonché argomentando dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che consente agli Stati membri di adottare restrizioni al gioco d’azzardo lecito giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco: per tutte Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014 C344/13 e C-367/13 e 30 giugno 2011 C-¬212/08″.
“Il Collegio condivide queste conclusioni e non ritiene di modificarle nemmeno alla luce del rinvio pregiudiziale disposto con la più volte citata ordinanza 26 settembre 2023 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”.
“Così come risulta a semplice lettura, presupposto di questo provvedimento è una legislazione nazionale notevolmente più restrittiva di quella nazionale italiana, che prevede: “a) il divieto di accesso e di partecipazione da parte di minori, persone legalmente inabili da sentenza passata in giudicato, amministratori di enti sportivi e arbitri di attività sulle quali si effettuano scommesse, amministratori e azionisti di società di scommesse, persone portatrici di armi, intossicate o influenzate dal consumo di sostanze psicotrope, che interrompono lo svolgimento dei giochi, di persone iscritte nell’Anagrafe degli esclusi dall’accesso al gioco … b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi tipo di promozione commerciale, anche telematica attraverso reti di comunicazione sociale, nonché la promozione del gioco all’esterno dei locali, la pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto , manifesti o immagini su qualsiasi supporto”.
“Nel merito – secondo il Collegio -, l’appello è infondato“. Strumenti come il distanziometro sono volti “a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica” che si preoccupano non dell’ordine pubblico in quanto tale, quanto “delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti”. “Nel concreto, la giurisprudenza in esame ha considerato poi legittimo il distanziometro nel momento in cui la distanza minima da rispettare sia fissata in un valore non eccessivo, compreso fra i 300 e i 500 metri di cui si tratta, con la conseguenza di lasciare disponibile per esercitare l’attività in esame una percentuale anche modesta, ma comunque esistente, del territorio comunale“.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’appello e confermare il provvedimento impugnato.
“La sentenza del Consiglio di Stato decide di non applicare i principi unionali cari alla Corte di Giustizia, facendo salvo il distanziometro di Trento, con ciò discostandosi dal noto precedente del Tribunale Spagnolo, affermando che la normativa del caso citato sarebbe ben più onerosa rispetto a quella italiana, prevedendo divieto di accesso ai minori e divieto di pubblicità. Il tutto senza considerare che in Italia esiste l’uno e l’altro divieto oltre al registro di auto esclusione per alcune tipologie di giochi”. E’ il commento dell’avvocato Geronimo Cardia.
“Peraltro il precedente spagnolo mette anche in evidenza un principio di discriminazione su divieti applicati a determinate tipologie di giochi e non ad altri. Sì è persa un’altra occasione dunque per superare il corto circuito istituzionale del contrasto tra normativa nazionale e normativa dei territori. Ora – prosegue Cardia – nella provincia di Trento si procederà quindi con le chiusure, con la perdita di gettito erariale, di presidio di legalità di livelli occupazionali e soprattutto di tutela dell’utente. Mentre il riordino dell’online è partito non resta che vedere se e quando quello del territorio consentirà di procedere con il superamento della questione territoriale che blocca tutto, gare incluse”. ac/AGIMEG