Il titolare di una sala Vlt ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar di Bolzano con cui era stata confermata la decadenza dell’autorizzazione all’attività di gioco per il mancato rispetto delle distanze minime.
Il Collegio ha prima ricordato che “per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. Ne consegue che, in ragione della chiara lettera della legge, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la stessa seguendo il criterio di misurazione del “raggio” e non può applicare altri criteri a sua discrezione”.
Il Consiglio di Stato ha poi precisato che “con riferimento all’effetto espulsivo che sostanzialmente deriverebbe dall’applicazione della norma provinciale, occorre ancora una volta richiamare quanto statuito nella sentenza di questa Sezione n. 1618 del 2019, dalle cui conclusioni il Collegio non ha ragioni per discostarsi, la quale, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio ed analizzando la stessa nel dettaglio, ha escluso che nel Comune di Bolzano la norma produca un effetto c.d. espulsivo delle sale da gioco lecito dall’intero territorio comunale, sia sotto il profilo dell’interdizione assoluta dal singolo territorio comunale, che sotto il profilo dell’abbattimento della raccolte e dei ricavi”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso e confermare quanto stabilito dal Tar di Bolzano. ac/AGIMEG