I Tar di tutta Italia nelle ultime ore sono tornati a occuparsi di fasce orarie e distanziometri, in alcuni casi hanno confermato i provvedimenti locali, in altri hanno emesso delle pronunce dal forte valore simbolico. E’ il caso del Tribunale Amministrativo della Sicilia che ieri ha emesso diverse ordinanze per sospendere le fasce orarie adottate dal comune di Palermo. In sostanza il giudice siciliano afferma per la prima volta che in una fase come questa – in cui le sale vengono da un lungo lockdown e comunque sono tenute a rispettare le linee guida per la riapertura, l’interesse privato a proseguire un’attività economica prevale su quello pubblico alla tutela della salute.
Ha difeso il settore anche il Tar Emilia – Prima Sezione -che ha sospeso il provvedimento con cui il Comune di Cattolica voleva chiudere una sala scommesse. Le motivazioni in realtà sono piuttosto scarne, i giudici affermano che c’è l’esigenza di sospendere, ma occorre fissare quanto prima la discussione di merito e fissano la nuova udienza al 21 ottobre.
Sempre il Tar Emilia – sezione di Parma – ha però confermato la chiusura di due sale di Reggio Emilia. Ma in questo caso gli operatori avevano chiesto un decreto d’urgenza (provvedimento che viene emesso dal solo Presidente e non dall’intero Collegio e senza aver interpellato la controparte) e il Presidente ha in buona sostanza preferito rinviare la questione al 15 luglio, quando si potrà seguire il normale iter e discutere la chiusura in pieno contraddittorio con il Comune.
Il Tar Puglia si è invece occupato di distanze e il caso in questione riassume tutti i dubbi che gli operatori hanno sul distanziometro. La controversia riguarda un centro scommesse del Tarantino, aperto nei pressi di una scuola che ha due ingressi. Il centro scommesse rispetta la distanza prevista dal primo degli ingressi, ma non dal secondo. Solo che nel momento in cui chiede la licenza, il secondo ingresso è chiuso, inagibile e quindi la Questura misura il percorso dal primo e rilascia la licenza. Poi però, a distanza di qualche mese, torna sui propri passi e annulla in autotutela il provvedimento.
Il Tar ha dato ragione – sempre con ordinanza cautelare – all’esercente, spiegando che bisogna fare riferimento alla situazione originaria, in quel momento la distanza c’è e questo basta. E poi sottolinea due aspetti tutt’altro che secondari: non c’è alcuna “certezza, allo stato, sulla utilizzabilità in piena sicurezza” del secondo ingresso; e nemmeno è certo che quest’ultimo “secondo il criterio legale del percorso pedonale più breve nel rispetto del Codice della Strada” metterebbe fuori legge il centro scommesse. Anche qui viene fissato il merito, a aprile 2021.
Di distanze si occupa anche il Tar Lombardia, che invece dà ragione all’Amministrazione. Il comune è quello di Venegono Inferiore, paese di 6mila anime nella provincia di Varese che ha imposto alle sale di rispettare una distanza di 500 metri dai luoghi sensibili. Nel caso finito di fronte al Tar, il Comune aveva vietato l’apertura di una sala che si trovava nei pressi di una scuola – di ballo – e di uno spazio bimbi aperto all’interno di un centro commerciale. Anche qui tornano alla mente tutti i dubbi sulla scelta dei luoghi sensibili. E soprattutto quello che ha risposto il Consiglio di Stato – appena una decina di giorni fa – alla Questura di Pistoia che voleva chiudere una sala da gioco troppo vicina a un asilo: “ben difficilmente i minori potrebbero allontanarsi per recarsi nell’esercizio”. lp/AGIMEG