TAR Sicilia, sospende ordinanza su limiti orari per gli apparecchi da gioco a Palermo

“Con ordinanza del 24 giugno 2020 il TAR Sicilia Palermo, Sezione III, ha accolto l’istanza cautelare della Cdm Entertainment srl, che gestisce una sala con apparecchi VLT e Slot, assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, sospendendo l’ordinanza del sindaco del Comune di Palermo del 12 dicembre 2019, avente ad oggetto la disciplina degli orari per l’utilizzo degli apparecchi da gioco. L’ordinanza del Sindaco – come comunicato dall’Avv. Luigi Raimondi -, in particolare, prevede 15 ore al giorno di chiusura. I ricorrenti hanno sostenuto che il settore degli apparecchi Slot e VLT versa dal mese di gennaio 2020 in una situazione di grave crisi determinata da due fattori: a) l’obbligo di installare i lettori di tessere sanitarie negli apparecchi per il gioco, che ha avuto un fortissimo impatto dissuasivo sui giocatori, i quali temono la registrazione dei propri dati; b) l’emergenza sanitaria, particolarmente avvertita dagli utenti delle sale da gioco che si trovano in luoghi chiusi e comportano la necessità di toccare le apparecchiature con le mani. Tali circostanze hanno determinato un drastico calo della clientela, sicché le società del settore sono allo stremo”, aggiunge. “Nel merito, tra i motivi del ricorso sollevati, i ricorrenti lamentano la violazione dell’intesa tra Governo, Regioni ed enti locali in materia di raccolta del gioco pubblico, che prevede fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco. Con l’ordinanza collegiale pubblicata oggi il TAR ha quindi confermato il decreto cautelare monocratico del 27 gennaio 2020 con cui era stato riconosciuto il grave pericolo per la società ricorrente, stante che gli orari di apertura si ridurrebbero dalle attuali 19 ore a 9 ore al giorno, con la conseguenza del certo licenziamento di quasi tutti i 12 dipendenti”, specifica.

Nell’ordinanza n. 709/2020 del TAR Sicilia Palermo si riconosce che il ricorso “presenta profili di fumus boni iuris il dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, avuto riguardo, in particolare, alla tipologia dei dati posti alla base del provvedimento impugnato”, continua Raimondi. In particolare “la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi, soprattutto se la chiusura è disposta per un elevato numero di ore, deve essere supportata da un’adeguata istruttoria, dalla quale si evincano le specifiche ragioni a sostegno delle disposte limitazioni, in relazione alla particolare situazione locale”. Inoltre – aggiunge – “dal provvedimento impugnato non è dato evincere un adeguato riferimento a dati socio-sanitari, né a una situazione di particolare problematicità del territorio comunale o di alcune zone dello stesso, a fronte di una misura incisiva sull’attività lavorativa e d’impresa” e “la documentazione prodotta dall’ente locale in riscontro all’ordine istruttorio, in quanto di data successiva al provvedimento impugnato, non può supportare l’istruttoria propedeutica alla sua adozione”. Pertanto – conclude -, il TAR ordina al Comune di Palermo di riesaminare il provvedimento impugnato, entro sessanta giorni e nelle more sospende l’efficacia del provvedimento “atteso che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare in concreto prevalente quello privato a riprendere l’attività, peraltro, allo stato, con le modalità stabilite, a seguito dell’emergenza da Covid-19, dalla recentissima ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25/2020”. Ecco il testo dell’ordinanza. cdn/AGIMEG