Numerose sale bingo di Palermo hanno presentato un ricorso al Tar della Sicilia per contestare la legittimità delle fasce orarie imposte dal comune. A tal proposito, il Tribunale ha affermato: “Ritenuto che, a una sommaria cognizione propria della fase cautelare, presenta profili di fumus boni iuris il dedotto vizio di difetto di istruttoria, avuto riguardo, in particolare, alla tipologia dei dati posti alla base del provvedimento impugnato; Ritenuto, in particolare, che la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi, soprattutto se la chiusura è disposta per un elevato numero di ore, deve essere supportata da un’adeguata istruttoria dalla quale si evincano le specifiche ragioni per le disposte limitazioni, in relazione alla particolare situazione locale; dal provvedimento impugnato non è dato evincere un adeguato riferimento a dati socio-sanitari, né ad una situazione di particolare problematicità del territorio comunale, o di alcune zone dello stesso, a fronte di una misura incisiva sull’attività lavorativa e di impresa.” Infine, il Tar della Sicilia invita il Comune di Palermo “a riesaminare il provvedimento impugnato, tenendo conto anche dei rilievi contenuti nella presente ordinanza, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza; nelle more del disposto riesame, va sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato nei limiti di interesse delle odierne istanti, atteso che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare in concreto prevalente quello privato a riprendere l’attività, peraltro, allo stato, con le modalità stabilite, a seguito dell’emergenza da Covid-19, dalla recentissima ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 25/2020 (in atti).” ac/AGIMEG