Il titolare di una ricevitoria di Modica ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per chiedere l’annullamento del provvedimento di decadenza della concessione del Lotto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il tribunale ha precisato che “come osservato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la Corte Costituzionale, già con sentenze n. 270/1986, n. 971/1988, n. 40/ 1990, n. 158/1990, e n. 16/1991, ha avuto modo di considerare, sebbene in relazione ad un diverso contesto disciplinare, come l’ordinamento appaia vieppiù orientato verso l’esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto, ed ha osservato esser ciò largamente tendenziale – in adempimento del principio di eguaglianza – nell’area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amministrativo”.
“Deve aggiungersi che con sentenza n. 5706/2017 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, richiamando le già menzionate pronunce della Corte Costituzionale, nonché precedenti della stessa Suprema Corte (n. 10842/2016, n. 1315/2016, n. 24796/2010 e n. 26329/2008) ha ribadito l’esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di sanzioni – nel caso di specie – disciplinari, specie laddove esse consistano nella misura massima, precisando, in particolare, quanto segue: a) la proporzionalità della sanzione (disciplinare) rispetto ai fatti commessi, come è stato affermato nelle pronunce richiamate, è regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative, etc.), con conseguente possibilità per il giudice di annullare la sanzione “eccessiva” proprio per il divieto di automatismi sanzionatori; b) la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo”.
Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG