Lotto, Consiglio di Stato: “Versamenti tardivi non giustificano la revoca della concessione”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva annullato il provvedimento di revoca della concessione del Lotto ad un esercente a causa di versamenti tardivi.

Il Consiglio di Stato osserva che “in astratto, sembrerebbe sussistente, nel caso di specie, il presupposto oggettivo legittimante l’adozione del controverso provvedimento, essendo quest’ultimo conforme alla sua causa tipica, e dunque non affetto da sviamento, in ragione della dichiarata finalità del potere di revoca in questione di tutelare l’interesse dell’amministrazione indipendentemente dall’entità del danno patrimoniale ad essa cagionato, avendo la normativa di riferimento tipizzato la gravità dell’inadempimento rilevante a fronte dell’esigenza di evitare la prosecuzione dell’attribuzione a privati della funzione implicante la gestione di denaro dell’erario una volta venuti meno i presupposti del rapporto fiduciario”.

Tuttavia, ai fini della valutazione della sussistenza del richiamato elemento fiduciario non può non considerarsi l’unitarietà del rapporto ed il contesto temporale degli inadempimenti riscontrati. Al riguardo, infatti, va precisato che l’Amministrazione non ha contestato l’omesso versamento delle somme dovute, ma soltanto il ritardo che, in talune circostanze, ha contraddistinto l’operato dell’appellata. Il che, di per sé, costituisce circostanza significativa, in quanto indice di una minore gravità, essendolo senz’altro il tardivo adempimento rispetto all’inadempimento totale dell’obbligazione dovuta.

In tal senso, si è già espresso il Consiglio di Stato, affermando che «Appare pertanto fondata la deduzione dell’appellante allorché sostiene che vada assunto quale parametro non il numero delle violazioni accertate, ma il “loro effettivo ed oggettivo disvalore“, e che il provvedimento di revoca è affetto da (eccesso di potere per) sviamento dalla causa tipica, “che è invece quella di colpire con il massimo rigore possibile e con la più afflittiva delle sanzioni (revoca della concessione) fattispecie recanti ben altra gravità e disvalore, come ad esempio quelle relative ad omessi versamenti per ingenti importi con conseguenti ammanchi nei saldi e significativi danni all’erario”.

“Avuto riguardo alla specificità della fattispecie concreta l’assunzione, quale presupposto della revoca, unicamente del numero delle violazioni riscontrate (che la norma evidentemente parametra ad uno standard oggettivo di normalità: ma che va comunque ricondotto, anche nell’ottica dell’interpretazione adeguatrice, alla effettiva rilevanza in punto di perdita del connotato fiduciario), rischia di innescare un fenomeno di eterogenesi dei fini dell’istituto, perché porta alla conclusione di rapporti che invece, nel loro complesso, hanno avuto una dinamica del tutto conforme ai parametri posti dal legislatore a presidio dell’interesse pubblico.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso di ADM e confermare la validità della sentenza emessa dal Tar del Lazio.