Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un esercizio pubblico di Palermo contro il provvedimento della Questura che aveva disposto la sospensione per 30 giorni della SCIA di somministrazione di alimenti e bevande e dell’autorizzazione per l’esercizio di giochi pubblici. Il provvedimento era stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, che consente al Questore di intervenire quando un locale diventa abituale ritrovo di persone ritenute pericolose o rappresenta un rischio per ordine e sicurezza.
Secondo l’amministrazione, il locale era emerso nelle indagini come punto di riferimento logistico per un’attività di spaccio e traffico di stupefacenti: numerose cessioni sarebbero avvenute davanti all’ingresso o nelle immediate adiacenze, con presunti nascondigli della sostanza nelle pertinenze del bar e una frequentazione ricorrente di soggetti pregiudicati. Elementi che, per la Questura, descrivevano un contesto capace di alimentare l’aggregazione di persone pericolose e la conclusione di transazioni illecite, con conseguente rischio per la cittadinanza.

Il gestore aveva contestato l’attualità del pericolo, sostenendo che gli arresti e le misure cautelari nei confronti degli indagati avessero già rimosso l’allarme sociale e che parte dei fatti risalisse al periodo del lockdown. Aveva inoltre sostenuto che non vi fossero prove di illeciti commessi all’interno del locale e che mancasse un’adeguata identificazione dei “pregiudicati” richiamati negli atti, oltre a giudicare sproporzionata la sospensione di 30 giorni rispetto al limite ordinario di 15 previsto dalla legge, salvo esigenze motivate.
Il verdetto
Il TAR ha ritenuto legittimo l’intervento della Questura, richiamando la natura preventiva della sospensione ex art. 100 TULPS, che non richiede l’accertamento di una responsabilità del titolare e può fondarsi su un chiaro collegamento tra l’attività del pubblico esercizio e la presenza reiterata, nel locale o nelle sue vicinanze, di soggetti dediti ad attività criminose o comunque pericolose. Per i giudici amministrativi non è decisivo che le condotte contestate si siano svolte all’esterno o che una perquisizione sia risultata negativa, né basta l’emissione delle misure cautelari a escludere che permanga un rischio per la sicurezza.
Quanto alla durata, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce del quadro investigativo richiamato dall’amministrazione, la sospensione di 30 giorni fosse adeguatamente motivata e giustificata da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. sm/AGIMEG

