Tar Sicilia accoglie il ricorso di una sala slot e vlt contro la revoca delle licenze. Questura doveva comunicare l’avvio del procedimento

Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso intentato dal titolare di una sala slot e vlt contro il provvedimento con cui la Questura di Trapani ha revocato le licenze rilasciate ai sensi del Tulps. Il titolare aveva richiesto anche l’88 Tulps per avviare anche la raccolta delle scommesse, ma la Questura non solo non aveva rilasciato la nuova licenza, ma aveva revocato anche le precedenti, visto che nei confronti del titolare risultava pendente un vecchio procedimento penale. Secondo il ricorrente, la Questura avrebbe disposto la revoca senza trasmettere “la doverosa comunicazione dell’avvio del procedimento”. E il giudice in effetti riconosce che al revoca è stata adottata “in assenza della comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990”. La Questura, inoltre, “non ha addotto alcuna motivazione di particolare urgenza, che l’avrebbe potuta esentare dall’obbligo di legge di inviare tale avviso – urgenza invero difficilmente ravvisabile a fronte del fatto che il procedimento penale la cui esistenza ha costituito la ragione della revoca, pende da diversi anni”. Respinto invece il secondo motivo di ricorso, con cui il titolare della sala ha sottolineato che il procedimento penale pendeva da oltre un decennio e – successivamente alla revoca della licenza – si sarebbe poi concluso con un’assoluzione. “La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione agli elementi esistenti al momento della sua adozione, e non sulla base delle successive evoluzioni dei fatti che riguardano la vicenda, che possono eventualmente giustificare la sua revoca, ma non determinarne, a posteriori, l’illegittimità” spiega infatti il Tar. lp/AGIMEG