“Alla revoca della concessione di ricevitoria del lotto non consegue automaticamente anche la revoca della concessione per la rivendita di generi di monopolio”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Prima) – ha accolto il ricorso di un titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi di Pozzallo (Ragusa), con annessa ricevitoria del gioco del lotto, che ha impugnato i provvedimenti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo ha dichiarato decaduto dalla concessione relativa alla rivendita di tabacchi, sulla base del mero presupposto della revoca delle concessione della ricevitoria del lotto. Per i giudici “la revoca della rivendita di generi di monopolio oggetto di impugnazione deve essere adeguatamente valutata e motivata, considerato che l’assimilazione della rimozione dalle suindicate mansioni di rivendita ordinaria di tabacchi, per (preteso) venir meno delle relative condizioni soggettive, alla revoca della concessione per mancato o ritardato versamento dei proventi del lotto, non può essere effettuata dall’amministrazione in maniera automatica ma deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla gravità o meno delle infrazioni commesse e alla perdita o meno degli specifici requisiti a tal fine richiesti”. Il Collegio condivide, infatti, quell’orientamento (già richiamato in sede cautelare) che “esclude che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, alla revoca della concessione di ricevitoria del lotto consegua automaticamente anche la revoca della concessione per la rivendita di generi di monopolio”. Per questo motivo il Tar Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso “lo accoglie”. lp/AGIMEG