Tar Puglia respinge riscorso contro distanziometro: “La licenza rilasciata a chi subentra in un esercizio va considerata nuova e ricade nella legge regionale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respito il ricorso presentato dal titolare di una sala vlt che contestava la chiusura di una sala di Gioia del Colle (in provincia di Bari). I giudici hanno considerato infondato il ricorso contro l’applicazione del distanziometro. “Le autorizzazioni di p.s sono personali e non possono essere trasmesse, il che significa che la licenza rilasciata a colui che subentra nell’esercizio della medesima attività da svolgere nello stesso luogo fisico va considerata “nuova licenza. L’autorizzazione di p.s. rilasciata alla odierna ricorrente in data 5 luglio 2016 ricade nello spazio di applicazione della legge regionale 43 del 2013, con conseguente operatività, nei riguardi della ricorrente, delle distanze dai cd siti sensibili. Anche la mancata individuazione dei luoghi sensibili da parte del Comune non ha ricadute in termini di illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il Comune può eventualmente ampliare, alla stregua del Regolamento di settore, il catalogo dei luoghi da sottoporre a particolare tutela in vista della prevenzione e del contrasto al GAP”. lp/AGIMEG