La revoca della concessione del Lotto può portare alla revoca dell’autorizzazione per la rivendita di generi di monopolio, in quanto viene meno il rapporto fiduciario tra gestore e amministrazione. Con questa motivazione il Tar Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso per l’annullamento del provvedimento di revoca di una ricevitoria del lotto di Torino e del provvedimento di revoca della rivendita tabacchi. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali le erano state revocate le autorizzazioni per la gestione di ricevitoria del lotto e per rivendita speciale tabacchi. Deduce la ricorrente di essere stata vittima di un raggiro da parte di un cliente il quale avrebbe effettuato una giocata dell’importo di € 45.000,00, senza versare la somma dovuta, rendendosi successivamente irreperibile. Per tale ragione non sarebbe stata in grado di provvedere al versamento delle somme dovute. L’amministrazione ha proceduto ad intimarle il versamento e a recapitarle una ingiunzione di pagamento. Successivamente veniva avviato nei suoi confronti procedimento di revoca della concessione gioco del lotto: in seguito a tale prima revoca veniva poi revocata l’autorizzazione alla rivendita di tabacchi. “Sostiene parte ricorrente che la normativa applicabile contempla la revoca quale sanzione a fronte di una serie reiterata di violazioni. Nel caso di specie la ricorrente sarebbe incorsa in un unico omesso pagamento, contestato unitamente ad un ritardato pagamento, eventi che avrebbero al più giustificato una sanzione pecuniaria non integrando ancora l’abitualità della violazione. La revoca dell’autorizzazione alla rivendita di tabacchi, inoltre, sarebbe intervenuta senza che, per quest’ultima attività, sia mai stata contestata alcuna irregolarità”. Per i giudici “la ricorrente asserisce di essere stata vittima di un raggiro di cui, tuttavia, non vi è in atti alcuna prova o documentazione”. L’art. 2 della convenzione espressamente prevede che “il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato il versamento comporta la revoca della concessione. E’ pacifico che la ricorrente non abbia provveduto al pagamento”.
Il Tar evidenzia come “la disposizione della convenzione è esplicita: l’art. 34 della l. n. 1293/1957, dettato per la distribuzione e vendita di generi di monopolio ma applicabile anche alle convenzioni del lotto, sanziona non solo le irregolarità nella gestione ma anche i pagamenti effettuati in misura diversa da quanto previsto, con danno dell’amministrazione. Quanto alla revoca successiva della licenza per rivendita tabacchi, l’art. 6 punto 9 della l. n. 1293/1957, esplicitamente menzionato nel provvedimento impugnato, esclude dalla gestione di distribuzione e vendita di generi di monopolio i soggetti in precedenza rimossi da altri rapporti con l’amministrazione dei monopoli. Anche in tal caso, pertanto, la revoca dall’autorizzazione alla rivendita di tabacchi si configura come conseguenza, in mera applicazione del disposto normativo, della pregressa revoca; in sostanza non appaiono necessarie, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ulteriori specifiche motivazioni/giustificazioni circa la rottura del rapporto fiduciario tra gestore ed amministrazione, posto che è la stessa normativa che attribuisce alla rottura di un primo rapporto di gestione di generi di monopolio valenza di incidenza in termini di interruzione del necessario rapporto fiduciario, anche con riferimento ad ulteriori analoghi rapporti. Il ricorso deve quindi essere respinto”. lp/AGIMEG