“Il provvedimento oggetto di gravame si fonda su una motivazione ampia ed articolata che non evidenzia travisamento in fatto o macroscopica irrazionalità o illogicità”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha respinto il ricorso contro una sala giochi per l’annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino, con il quale è stata adottata l’interdittiva antimafia, e del provvedimento, immediatamente efficace, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui veniva comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione dell’iscrizione dall’Albo dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui
all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.. “Rilevato, sia pur nella sommarietà dell’esame propria della fase cautelare, che il provvedimento oggetto di gravame si fonda su una motivazione ampia ed articolata che non evidenzia travisamento in fatto o macroscopica irrazionalità o illogicità”, il Tar Piemonte (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. lp/AGIMEG