Tar Piemonte: La Questura che rilascia l’88 Tulps senza verificare le distanze, non può sanare l’errore quando deve aggiornare la licenza. Accolto ricorso della sala scommesse

Una Questura rilascia per errore a una sala scommesse una licenza di pubblica sicurezza, senza accorgersi che non era in regola con le distanze. Se ne rende conto solo due anni dopo, quando la sala chiede di aggiornare il titolo perché nel mentre la compagine societaria ha subito dei cambiamenti. A quel punto la Questura eccepisce il mancato rispetto delle distanze e nega la nuova licenza, questo provvedimento però è illegittimo: l’Amministrazione in questa sede avrebbe dovuto verificare solo che i nuovi soci fossero in possesso dei requisiti di legge. Per correggere l’errore sulle distanze invece, sarebbe dovuta intervenire in autotutela.
Lo afferma il Tar Piemonte, accogliendo il ricorso intentato da una sala scommesse di Gattinara (Vercelli). Nel ricorso, la sala sottolinea che l’unica modifica era la “cessione di quote di partecipazione al capitale sociale”; la sala in sé aveva proseguito ininterrottamente “l’attività presso i medesimi locali”, e il soggetto giuridico era lo stesso che aveva avviato la sala.
Il Tar ricorda che la legge del Piemonte sul gioco è entrata in vigore nel 2016, la prima autorizzazione richiesta della sala risale al 2018 – quindi quando il regime delle distanze era già in vigore – e a quell’epoca la Questura, erroneamente, non eccepì nulla riguarda al rispetto o meno delle limitazioni. Il giudice sottolinea che adesso “la Questura ha confusamente e contraddittoriamente richiamato e applicato le norme regionali in tema di distanze nel corso di un procedimento che aveva ad oggetto unicamente la modifica della intestazione della licenza, quando quelle stesse norme non risultano essere state applicate in occasione del rilascio della licenza stessa (…) avvenuto nel settembre 2018, nonostante, come si è detto, esse avrebbero dovuto trovare applicazione”.
In sostanza, quindi, secondo il Tar la Questura ha provato a sanare con un nuovo provvedimento il vizio del primo. Ma “Ove avesse inteso porre rimedio a una illegittimità della licenza, la Questura avrebbe dovuto preliminarmente intervenire sul titolo abilitativo mediante l’esercizio del potere di autotutela e non in occasione di un’istanza con la quale è stata chiesta unicamente la modifica della intestazione della licenza”. Il nuovo provvedimento “è pertanto viziato da difetto di istruttoria” e deve essere “annullato”. rg/AGIMEG