Home Attualità Tar Piemonte accoglie ricorso contro mancato rilascio autorizzazione sala Vlt della Questura di Alessandria: “Eliminare condizione sospensiva comporterebbe un rischio economico sproporzionato”

Tar Piemonte accoglie ricorso contro mancato rilascio autorizzazione sala Vlt della Questura di Alessandria: “Eliminare condizione sospensiva comporterebbe un rischio economico sproporzionato”

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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Prima) ha accolto una domanda cautelare, presentata dallo Studio Legale Giacobbe Associati, per l’annullamento, con richiesta di sospensione, del diniego della Questura di Alessandria di rilasciare l’autorizzazione per l’attività di raccolta di gioco lecito tramite Vlt, respinta a valere come subentro nell’analoga attività già autorizzata nei precedenti locali.

Al centro del provvedimento la condizione sospensiva tra due privati nel contratto di cessione di azienda. Secondo la Questura tale condizione sarebbe dovuta essere eliminata e considerata quella del punto vendita nuova apertura, soggetta a verifiche di distanza da luoghi sensibili e altri requisiti, e non un subentro tra vecchio e nuovo. Inoltre, secondo la Questura sino al rilascio della nuova licenza sarebbe potuta continuare la gestione da parte del vecchio titolare. Tuttavia, in caso di cessione del ramo non sottoposta a condizione solamente il nuovo titolare può gestire il punto vendita.

Secondo il Tribunale, tuttavia, “imporre al privato di eliminare tale condizione al contratto parrebbe comportare l’assunzione per lo stesso di un rischio economico sproporzionato, posto che, nell’ipotesi di mancato ottenimento della licenza, egli perderebbe di fatto l’investimento effettuato, avendo corrisposto al cedente il prezzo di cessione a fronte di un’azienda la cui attività commerciale non è autorizzato ad esercitare”.

“L’apposizione della suddetta condizione sospensiva – si legge nella sentenza – appare rispondere alla ragionevole esigenza di tutela delle parti contraenti nell’ipotesi in cui il cessionario dell’azienda non dovesse ottenere la licenza e non potesse pertanto svolgere la relativa attività commerciale”.

“Dal punto di vista dell’interesse pubblico, la sussistenza di un contratto di cessione di azienda per atto notarile parrebbe garantire un valido subentro nell’attività da parte del ricorrente qualora l’unica condizione cui esso rimane subordinato è il rilascio della licenza, atteso che l’emissione del provvedimento autorizzativo da parte di quest’ultima, in presenza dei requisiti di legge, comporterebbe automaticamente l’avveramento della condizione e la produzione dell’effetto traslativo; risulta tuttavia che nel caso di specie la condizione apposta al contratto di cessione di azienda era sottoposta anche ad un termine (180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto), il quale, allo stato, sembrerebbe decorso”, aggiunge.

Il Tribunale ha quindi deciso di “ordinare all’Amministrazione resistente di riaprire il procedimento, nel contraddittorio con l’interessato – al quale potranno essere richieste le eventuali integrazioni documentali che la Questura dovesse ritenere necessarie anche in relazione agli effetti del predetto termine contrattuale –, e di concluderlo con un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato e di disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato sino all’esito del riesame”. Ha infine fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 marzo 2026. cdn/AGIMEG

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