“Non si rinvengono elementi indiziari di natura univoca da cui si possa ricavare che il ricorrente (…) avesse piena consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla realizzazione di un programma delittuoso comune ed illimitato nel tempo”. Con questa motivazione il Tar Piemonte (Sezione Prima) ha accolto un ricorso contro il provvedimento con cui veniva comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione dell’iscrizione dall’Albo (c.d. Elenco RIES) dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.. Per i giudici la valutazione della Prefettura – per la quale emergerebbe che il ricorrente fosse associato al sodalizio criminale di matrice ‘ndranghetista coinvolto nella c.d. “operazione Gambling” e quindi sussisterebbero elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata – non è sufficiente ed è da escludere il collegamento dell’attività del ricorrente con realtà o compagini di “stampo” mafioso. “In particolare, il Giudice del rinvio non ha rinvenuto elementi nel procedimento impugnato dai quali ‘si possa desumere che l’odierno ricorrente fosse a conoscenza di agevolare, con le proprie condotte, un sodalizio di stampo mafioso'”. Per il Tar “la motivazione del provvedimento impugnato ricalca sostanzialmente i fatti e le valutazioni oggetto del procedimento penale in corso, nel quale risulta essere stato contestato a carico del ricorrente la commissione non del reato di cui all’art. 416 bis c.p. (c.d. associazione per delinquere di stampo mafioso), ma del reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere c.d. semplice). In mancanza, quindi, di ulteriori accertamenti o valutazioni da parte della Prefettura, il provvedimento impugnato deve essere annullato”. lp/AGIMEG