Al Tar Lombardia, un esercente di una sala giochi ha presentato ricorso contro il provvedimento che gli imponeva lo spegnimento degli apparecchi da intrattenimento nel suo locale, in seguito al riscontro di una violazione dei limiti orari imposti dalla Legge regionale. “Ritenuta opportuna la trattazione congiunta delle due domande cautelari, stante la connessione oggettiva e soggettiva delle medesime; Considerato opportuno disporre la sospensione dell’Ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., installati nell’esercizio commerciale gestito da Slottery S.r.l., sito in Milano, Viale Abruzzi, 83, emessa dal Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio – Unità Contenzioso Somministrazione e Intrattenimento, in data 20 novembre 2019 e notificata in data 05 dicembre 2019, al fine di mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione cautelare congiunta il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie l’istanza cautelare e sospende l’Ordinanza di sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma del T.U.L.P.S., installati nell’esercizio commerciale gestito da Slottery S.r.l., sito in Milano, Viale Abruzzi, 83, emessa in data 20 novembre 2019, fino al 4 marzo 2020; rinvia la trattazione congiunta delle domande cautelari alla camera di consiglio del 04 marzo 2020.” Dunque, per evitare un danno economico grave o irreparabile alla società ricorrente, il collegio lombardo ha deciso di sospendere l’efficacia di tale provvedimento, nonostante abbia riconosciuto la validità dell’atto emesso dal Comune di Milano. ac/AGIMEG