Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto la richiesta cautelare presentata dalla società Susy Srl e dalla sua legale rappresentante Silvia Yang, sospendendo la revoca della licenza per l’installazione di apparecchi VLT in una sala giochi di via Nazionale, a Trescore Balneario in provincia di Bergamo. La vicenda sarà nuovamente esaminata l’11 novembre 2026.
La decisione arriva dopo il provvedimento dell’11 agosto 2026 con cui la Questura di Bergamo aveva revocato la licenza per l’installazione di apparecchi Video Lottery Terminal (VLT), contestando una presunta inversione del rapporto tra l’attività principale di gioco e quella accessoria di bar.
Le contestazioni della Questura
Alla base della revoca vi erano due sopralluoghi della Polizia Locale, effettuati il 19 giugno e il 14 luglio 2026. Durante le ispezioni, svolte nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 7.30, era stata rilevata una maggiore presenza di clienti interessati al servizio di bar, mentre la sala giochi risultava inutilizzata.
Secondo la Questura, questa situazione, insieme alla presunta assenza di insegne e cartellonistica adeguate, avrebbe potuto dissimulare la reale natura del locale, eludendo le disposizioni volte a contrastare la ludopatia e a tutelare i soggetti più vulnerabili, in particolare i minori.
Le ragioni del ricorso
La società e la sua legale rappresentante, tramite gli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino, hanno contestato la revoca davanti al TAR, sostenendo che la prevalenza dei clienti del bar in una determinata fascia oraria non fosse sufficiente a dimostrare un’inversione tra le due attività.
Le ricorrenti hanno inoltre evidenziato che il Comune di Trescore Balneario non aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi, che il fatturato relativo all’attività di gioco rimaneva prevalente e che la sala era adeguatamente segnalata all’esterno. È stata inoltre contestata la proporzionalità della misura adottata, ritenendo possibile intervenire, se necessario, con prescrizioni meno drastiche.
Le valutazioni del TAR
Nel decreto del 17 ottobre 2026, il presidente del TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare.
Secondo il giudice, la maggiore affluenza al bar nelle prime ore del mattino non costituisce, da sola, un elemento sufficiente per dimostrare che l’attività accessoria abbia assunto un ruolo prevalente rispetto a quella di gioco. Per accertare un eventuale rovesciamento del rapporto tra le due attività occorre una valutazione più ampia, che consideri diversi elementi, tra cui il confronto dei fatturati.

Il decreto sottolinea inoltre che, in assenza di una disciplina comunale sugli orari delle sale giochi, non risulta configurabile, sulla base degli elementi indicati, un’elusione degli obblighi di disattivazione degli apparecchi durante determinate fasce orarie.
Quanto al rischio che il bar fosse utilizzato per attirare clienti verso la sala giochi, il giudice ha rilevato che i verbali della Polizia Locale si limitavano a descrivere il numero degli avventori presenti al bar e la contemporanea assenza di giocatori. Nel corso del giudizio, inoltre, le ricorrenti hanno documentato la presenza di segnalazioni esterne e prodotto planimetrie che sembrerebbero mostrare una separazione funzionale degli spazi interni.
Il TAR ha osservato che un’eventuale necessità di rafforzare la separazione tra le due attività potrebbe essere affrontata anche attraverso specifiche prescrizioni della Questura.
Sospesa la revoca: attività autorizzate a riprendere
Alla luce di queste considerazioni, il presidente del TAR ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche, sospendendo i provvedimenti impugnati per consentire la ripresa sia dell’attività di gioco sia di quella di somministrazione di alimenti e bevande.
La decisione ha carattere cautelare e non rappresenta ancora una pronuncia definitiva sulla legittimità della revoca. Il seguito della fase cautelare è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 novembre 2026. lb/AGIMEG