Tar Lombardia: “No a sala Vlt vicino asilo ed oratorio, distanziometro rispetta principio di proporzionalità”

“A fronte del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, la previsione di distanze minime dai luoghi sensibili comporta un ragionevole sacrificio delle ragioni imprenditoriali dei gestori delle sale da gioco”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lombardia (Sezione Prima), che ha respinto il ricorso di una sala Vlt della provincia di Varese, che viola il distanziometro regionale di 500 metri in quanto ubicata vicino ad un asilo nido e ad un oratorio.
“Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 – ricordano i giudici – è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali commerciali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivo, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricreative per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori”.
Nel caso di specie, afferma ancora il Tar, “il parametro della proporzionalità deve senz’altro ritenersi rispettato, in quanto l’esercizio dell’attività di impresa non risulta affatto precluso nell’ambito del territorio comunale. L’imposizione di una distanza minima delle sale da gioco dai luoghi individuati come a maggior rischio di favoreggiamento del gioco d’azzardo lecito non è idonea a comprimere in maniera eccessiva neppure la sicurezza giuridica che deve assistere gli operatori economici, in quanto sia la distanza che i luoghi sensibili risultano precisamente e previamente determinati dalla legislazione regionale. Come già riconosciuto da questo Tribunale, sia l’articolo 41 della Costituzione che il diritto euro-unitario consentono infatti restrizioni all’iniziativa economica, ove vengano in rilievo esigenze imperative correlate alla tutela di diritti fondamentali della persona o interessi relativi alla tutela della salute degli utenti del servizio”. lp/AGIMEG