Tar Lombardia: “Il luogo sensibile aggiunto al distanziometro non può determinare la chiusura di un’attività di gioco già operativa”

Le sale giochi operative prima della nascita di un luogo sensibile a distanza inferiore dei 500 metri non rischiano la chiusura poiché non rientrano più nella disciplina del cosiddetto ‘distanziometro’. E’ quanto emerge da una sentenza del Tar della Lombardia in merito al caso sollevato da una sala bingo che si era rivolta al Tribunale per far modificare il nuovo piano urbanistico cittadino per evitare che sorgesse un luogo sensibile nelle vicinanze dell’attività.

Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso perché la richiesta dei titolari della sala giochi “farebbe sorgere un diritto di prevenzione nei confronti di qualsiasi altro proprietario, e costituirebbe un’aspettativa opponibile anche all’amministrazione nelle successive modifiche della pianificazione urbanistica”. Di contro però il Tribunale chiarisce che si deve comunque seguire “il principio di proporzionalità, nel senso del minor aggravio per ciascuno degli interessi coinvolti. Si deve quindi escludere che l’attività già insediata ponga un vincolo alla pianificazione urbanistica, impedendo l’adeguamento dei servizi di interesse pubblico. Allo stesso tempo, però, si deve escludere che la nuova disciplina introdotta nello strumento urbanistico possa avere effetti immediatamente espulsivi, incidendo su aspettative economiche ormai consolidate”.

“Tutto questo significa che la presenza di una sala giochi non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri, ma l’anteriorità della sala giochi mette la stessa al riparo dai vincoli e dai divieti connessi alla presenza del luogo sensibile, nei limiti della posizione economica già acquisita. Più precisamente – prosegue il Tar -, il luogo sensibile che viene realizzato vicino alla sala giochi non comporta l’applicazione dei divieti indicati nell’art. 5 della LR 8/2013, e di conseguenza non impedirà la prosecuzione o il rinnovo delle concessioni relative agli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, né l’attivazione di nuove concessioni per apparecchi dello stesso tipo, purché l’ordine di grandezza del fatturato non si discosti da quello attuale”.

In conclusione, l’attività di gioco non è messa a rischio se la sua operatività è antecedente a quella del nuovo luogo sensibile. ac/AGIMEG