“Il provvedimento del 5 giugno del 2018 con il quale il Comune (di Piacenza ndr) ha avvisato la Società del fatto che la sala giochi da essa gestita si trovava a distanza inferiore a quella minima di legge di 500 metri, non precisa quale sia il luogo sensibile rispetto al quale il limite distanziometrico non sarebbe rispettato, così da non consentire alla Società di prendere posizione sul punto”.
Con questa motivazione il Tar Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), ha accolto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Piacenza per l’annullamento del provvedimento del Servizio Attività Produttive e Edilizia e della deliberazione della Giunta comunale di Piacenza avente ad oggetto “Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della D.G.R. n. 831/2017 e approvazione della relativa mappatura”.
In particolare, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Servizio Attività Produttive e Edilizia con il quale è stato comunicato alla Società che l’esercizio in esame si trovava a distanza inferiore a 500 metri da uno dei luoghi sensibili individuati dal Comune e quindi andava spostato in altro luogo o chiuso, nonché la presupposta Deliberazione della Giunta Comunale di Piacenza n. 435 del 21 dicembre 2017, avente ad oggetto l’“Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della D.G.R. n. 831/2017 e approvazione della relativa mappatura”, come integrata dalla successiva Determinazione del Comune di Piacenza del 7 giugno 2018, mai comunicata alla ricorrente.
Per i giudici “gli atti impugnati sono illegittimi”. Innanzitutto vi sarebbe violazione dell’art. 6 della L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 e della Deliberazione Regionale n. 831 del 2017, nonché della Legge n. 241 del 1990 per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria, in quanto dagli atti comunali impugnati non sarebbe possibile comprendere quali sono i “luoghi sensibili” rispetto ai quali il locale in esame si troverebbe a distanza inferiore di 500 metri, né il criterio (del raggio o della distanza pedonale) ed i metodi concretamente utilizzati nel calcolo delle distanze.
Inoltre, dalla perizia tecnica giurata e asseverata prodotta dalla ricorrente, emergerebbe che l’esercizio non si trova in “sotto-distanza” rispetto a nessuno dei luoghi sensibili “mappati” ed elencati con delibera di G.C. n. 435/2017, ma solo con riguardo alla Chiesa Evangelica Cristiana (collocata a 244 metri dall’esercizio), inserita nel predetto elenco con l’integrazione operata dalla Determinazione n. 822 del 7 giugno 2018, mai notificata alla ricorrente.
“Né può rilevare a sostegno della legittimità della comunicazione dell’Ente del 5 giugno 2018 il fatto che la Deliberazione n. 435 del 2017 fosse stata in seguito integrata dalla Deliberazione n. 822 del 2018 mediante l’inserimento di altri c.d. luoghi sensibili, tra i quali la Chiesa Evangelica Cristiana, posta a distanza di metri 244 dalla sala scommessa della ricorrente”, afferma il Tar.
“Invero, l’inserimento nell’ambito della Deliberazione n. 822 del 2018 della Chiesa Evangelica Cristiana tra i luoghi c.d. sensibili ai fini dell’applicazione della normativa in esame, risulta illegittimo per contrasto, come rilevato dall’interessata nei motivi aggiunti, con altre precedenti Determinazioni comunale sul punto”.
“L’inserimento della Chiesa Evangelica Cristiana tra i luoghi c.d. sensibili, operato dalla Deliberazione n. 822 del 7 giugno 2018, non può ritenersi ostativo alla continuazione dell’attività esercitata dalla ricorrente nella sala giochi in esame, benché posta a distanza di 244 metri dal predetto edificio. Conclusivamente, quindi, l’impugnazione va accolta, con conseguente annullamento del provvedimento del 5 giugno 2018 del Servizio Attività Produttive e Edilizia del Comune di Piacenza e degli atti ad esso presupposti, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente”. cr/AGIMEG