Il Tar Lombardia difende le fasce orarie (dalle 9 alle 12, e dalle 18 alle 24) adottate dal Comune di Arosio, in provincia di Como. A intentare il ricorso è stata una sala, sollevando diversi profili di illegittimità, a iniziare dall’eccesso di potere esercitato dal Sindaco, e dal conflitto con le leggi statali. Per il Collegio tuttavia, il regolamento trae origine dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, e sottolinea: “La giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, si è più volte pronunciata nel senso di ritenere la disposizione da ultimo richiamata idonea a costituire il fondamento legislativo del potere sindacale di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, anche al precipuo fine di contrastare il fenomeno del gioco di azzardo patologico”. Quindi conclude che “Il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce, pertanto, con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, atteso che la competenza di questi ultimi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, laddove quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale”. Respinte anche le censure sul difetto di istruttoria, il Tar Lombardia sottolinea in primo luogo che “la sindrome da gioco d’azzardo”viene qualificata “dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come malattia sociale, che integra una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere le attività di gioco, secondo un definito quadro nosografico”. E quindi cita la giurisprudenza che si sta consolidando sul fatto che le ludopatie rappresentino un fatto notorio: “nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale”. In ogni caso, l’Amministrazione comunale ha fatto affidamento al report di analisi eseguite nell’ambito del progetto “Una Rete Contro l’Azzardo: dagli amministratori ai cittadini”, sviluppato dagli enti appartenenti all’Ambito Territoriale Lomazzo – Fino Mornasco e Mariano Comense, che comprende 25 Comuni. E il Tar conclude: “Il documento descrive in modo puntuale l’entità del fenomeno della ludopatia nel territorio del Comune resistente e si correla alle proiezioni elaborate dal Dipartimento Dipendenze di Como, che evidenzia, in particolare, come nell’ambito territoriale di riferimento vi siano 1.300/4.015 giocatori problematici e 500/2.300 giocatori patologici”. In sostanza, “la delibera non contiene affermazioni meramente apodittiche, né si fonda su generici studi sulle dipendenze patologiche da gioco”. rg/AGIMEG