Tar Lombardia: “Giusta la sospensione del funzionamento dei terminali del Lotto se la titolare è imputata in un procedimento penale”

La titolare di una ricevitoria del Lotto ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia in cui chiede l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio territoriale competente di ADM con cui sono state disposte a carico della ricorrente e per il periodo di 180 giorni la sospensione dal servizio inerente la gestione della Rivendita; l’interruzione dell’approvvigionamento dei generi di monopolio presso il deposito fiscale locale di aggregazione; la sospensione del funzionamento dei terminali per la raccolta del gioco del lotto e l’interruzione dell’approvvigionamento biglietti Lotterie.

Il Tribunale Regionale ha stabilito che “sulla base della sommaria valutazione propria di questa fase, il ricorso non sembra presentare profili di fondatezza, invero l’unica censura che aveva indotto questo Collegio, nella pregressa causa, ad adottare il provvedimento cautelare propulsivo richiamato, legata, come sopra evidenziato al fatto che “una sospensione generalizzata, in assenza di una adeguata motivazione, risulta essere ultronea rispetto alla finalità della normativa a base del provvedimento impugnato”, non può essere mossa contro il nuovo provvedimento, giacché l’Ufficio dei Monopoli, in sede di riesercizio del potere, ha argomentato sulle ragioni della portata generalizzata della sospensione, ritenendo, con valutazione di merito, quindi insindacabile, ed armonica con il principio “fraus omnia corrumpit”, che la condotta della ricorrente sia idonea ad incrinare il rapporto fiduciario alla base del rapporto concessorio“.

Dunque, il “provvedimento risulta, del resto, del tutto coerente con gli sviluppi del procedimento penale che hanno indotto l’Ufficio del Pubblico Ministero a formulare, nei confronti della ricorrente, che conseguentemente ha assunto le vesti di imputata, la richiesta di rinvio a giudizio”.

Per questi motivi il ricorso è stato rigettato dal Tar della Lombardia e confermata la validità del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG