Lotto, Consiglio di Stato: “Illegittima la revoca della concessione per inadempimenti nei versamenti minimi ed isolati”

Il titolare di un’attività commerciale ha presentato al Consiglio di Stato un ricorso recante la richiesta di riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato la revoca della concessione del Lotto all’esercente.

I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che “i provvedimenti censurati sono stati adottati in esercizio del potere conferito all’amministrazione. In particolare, lAmministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: (….) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L’abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti”.

Tuttavia, il Consiglio di Stato precisa che “la norma dunque esprime dunque una valutazione di gravità e di proporzionalità (legata al numero delle violazioni riscontrate, indipendentemente dal loro importo) che, in presenza dei richiamati presupposti, legittima l’amministrazione all’adozione del provvedimento revoca, con la conseguenza che quest’ultimo è conforme al relativo paradigma normativo sol che in fatto risultino riscontrati i descritti inadempimenti. Nel caso di specie in provvedimenti adottati in primo grado si riferiscono al ritardato versamento dei “saldi dovuti per 7 settimane contabili nell’anno 2015, altre 13 settimane nel 2016 e 1 settimana nel 2017, senza peraltro fornire a questo Ufficio, in sede dei singoli ritardi contestati, chiarimenti e/o giustificazioni in merito ai motivi che non gli hanno consentito l’esatto adempimento del pagamento dei proventi di gioco” (coì il provvedimento impugnato con ricorso introduttivo). Non sussiste la dedotta violazione del principio del ne bis in idem“.

Infine, si conclude che “appare pertanto fondata la deduzione dell’appellante allorchè sostiene che vada assunto quale parametro non il numero delle violazioni accertate, ma il “loro effettivo ed oggettivo disvalore”, e che il provvedimento di revoca è affetto da (eccesso di potere per) sviamento dalla causa tipica”.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati dall’appellante. ac/AGIMEG