Sala scommesse Mantova: Tar accoglie ricorso. “Non deve rispettare il distanziometro”

Il titolare di una sala giochi di Mantova ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia per contestare il provvedimento della Questura che negava il rilascio della licenza di raccolta scommesse.

Il Tribunale ha affermato che “l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è posto dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, ossia AWP (lett. a) e VLT (lett. b). In base all’art. 5 comma 1-bis della LR 8/2013, la condizione che determina l’applicazione dell’obbligo della distanza minima è il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’ADM in data successiva alla pubblicazione sul BURL della deliberazione della DGR 24 gennaio 2014 n. 10/1274 (ossia dopo il 28 gennaio 2014)”.

Nello specifico, “come già evidenziato da questo TAR (v. sentenza n. 111 del 2 febbraio 2021), l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 (AWP e VLT)”, dunque “l’attività di raccolta delle scommesse di cui all’art. 1 comma 287 della legge 311/2004 non ricade nella disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili. Conseguentemente, in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps non possono essere opposti dinieghi sotto questo profilo, quando sia chiaro che l’autorizzazione oggetto della richiesta è riferita esclusivamente all’attività di raccolta delle scommesse”.

Per questi motivi il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati dalla sala giochi ricorrente. ac/AGIMEG