Il TAR Lombardia ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Baranzate aveva respinto la richiesta di una società di aggiungere un corner per scommesse sportive all’interno del proprio bar.
La vicenda
La società aveva ottenuto l’autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS per gestire nel bar un punto di raccolta scommesse e aveva presentato domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il Comune aveva negato l’autorizzazione sostenendo che l’attività avrebbe comportato una “nuova destinazione d’uso” non consentita dal Piano di Governo del Territorio, richiamando la legge regionale della Lombardia 8/2013 sulle distanze dai luoghi sensibili. Nel diniego, inoltre, veniva evidenziata la presenza di una scuola materna entro 500 metri.
La decisione
Secondo il TAR, però, il Comune ha applicato in modo improprio la normativa regionale: la L.R. 8/2013 vieta la “nuova installazione” degli apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, TULPS (AWP/VLT) entro una certa distanza dai luoghi sensibili, ma non disciplina la diversa attività di raccolta scommesse autorizzata dall’art. 88 TULPS. Trattandosi di una norma restrittiva della libertà d’impresa, per i giudici non è possibile estenderla per analogia a fattispecie non espressamente previste.
Il TAR ha respinto anche l’argomento urbanistico. La disciplina del PGT richiamata dal Comune riguarda l’insediamento di nuove attività o cambi d’uso urbanisticamente rilevanti, mentre nel caso concreto si trattava di un punto scommesse interno a un bar già esistente. sm/AGIMEG










