Tar Liguria: “Il distanziometro va applicato solo alle sale dove sono presenti slot o vlt”. Accolta domanda cautelare sala scommesse

Il Tar Liguria ha accolto la domanda cautelare di una sala scommesse di Rapallo che aveva fatto ricorso contro la decisione della Questura di Genova di respingere la richiesta di rilascio della licenza per la raccolta. Per la Questura infatti, il distanziometro doveva essere applicato anche alle sale scommesse, mentre, secondo quanto previsto, sia dalla Regione Liguria sia dal Comune di Rapallo i limiti di distanza dai luoghi sensibili va applicato solo alle sale giochi o comunque solo alle sale che al loro interno hanno anche slot o vlt. Il Tar ha quindi sottolineato che “il regolamento recante “disciplina delle sale da gioco” del Comune di Rapallo e la disciplina in termini di distanze dai luoghi sensibili non risulta applicabile all’attività dei ricorrenti avente ad oggetto esclusivamente attività di raccolta delle scommesse”, disponendo pertanto che “i provvedimenti di diniego impugnati devono ritenersi illegittimi” e che “per quanto concerne il periculum in mora è evidente ed attuale il pregiudizio per la parte ricorrente di non poter esercitare l’attività di scommesse, con conseguente eventuale pregiudizio non solo per la società, ma anche per i dipendenti”. Il Tribunale ha quindi accolto la domanda cautelare, “disposto che la Questura della Provincia di Genova, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. provveda a rideterminarsi in relazione all’istanza presentata dai ricorrenti entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento” e fissato la trattazione del merito per il 19 giugno prossimo. lp/AGIMEG