E’ stato presentato un ricorso al Tar del Lazio da parte di una ricevitoria Lotto alla quale è stata revocata la concessione per il mancato versamento entro i termini prestabiliti. Il Tar ha affermato: “Il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.”, richiami e reiteri la “causa di risoluzione” contenuta nell’art. 34 della legge 22.12.1957, n. 1293. La Sezione, con la sentenza 7 ottobre 2019, n. 11592, ha quindi analizzato (vagliandone la piena coerenza) il funzionamento della previsione risolutoria contenuta nell’art. 2 del disciplinare, affermando che l’effetto caducatorio, attesa la peculiarità del meccanismo convenuto, prescinde dal giudizio di gravità indicato nell’art. 1455 c.c. e costituisce una causa di risoluzione autonoma sia rispetto a quelle per abitualità o recidiva indicate nell’art. 34 della legge 22.12.1957, n. 1293, sia rispetto al meccanismo della risoluzione ex art. 1454 c.c. rubricato “diffida ad adempiere”. Più in particolare, si è affermato come sia propria il disciplinare di concessione a prevedere espressamente (art. 2) la diffida ad adempiere al pagamento e a stabilire il termine ulteriore assegnato al debitore per l’adempimento (cinque giorni), nonché la conseguenza del superamento del termine assegnato ossia la revoca della concessione.” Con questa motivazione, il Tar ha stabilito che il ricorso è inammissibili e pertanto conferma la revoca della concessione Lotto alla ricevitoria. ac/AGIMEG