Il titolare di una ricevitoria con la concessione per la raccolta del Lotto ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per contestare il provvedimento di revoca a causa di versamenti tardivi dei proventi del Lotto. Il Tar del Lazio ha affermato che: “La disciplina dei versamenti dei proventi del gioco del lotto è, infatti, basata su di una rigida determinazione degli obblighi e degli adempimenti, anche e soprattutto sotto il profilo della prevista tempistica, da parte dei concessionari. A riprova della specialità della suddetta disciplina e della sua inderogabilità vale anche rammentare che al ricevitore è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla rigorosa disciplina di cui all’art. 194 del R.D. n. 827/1924 in quanto si instaura un rapporto di servizio, provvedendo, per conto dello Stato, alla riscossione delle entrate ed all’esecuzione dei pagamenti. Ne discende che il concessionario è investito di specifiche responsabilità, così che ogni fatto costituente violazione del dovere di fedeltà può legittimamente dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, all’irrogazione della massima sanzione costituita dalla revoca della licenza.” Per questi motivi il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, ribadendo ancora una volta che i versamenti tardivi dei proventi del Lotto implicano la revoca della concessione. ac/AGIMEG