Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha dichiarato l’interruzione del processo relativo al ricorso presentato da Oxford S.r.l. contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La decisione è stata formalizzata con un’ordinanza resa all’esito dell’udienza pubblica del 22 settembre 2026.
L’origine del contenzioso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Al centro della vicenda legale c’è il provvedimento con cui la Direzione Giochi dell’ADM aveva disposto la decadenza della concessione per il gioco del Bingo in titolarità della società Oxford S.r.l.
Il ricorso puntava all’annullamento di una serie di atti presupposti emessi dall’Ufficio Bingo ADM tra settembre e novembre 2025, tra cui:
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La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;
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L’incameramento parziale del deposito cauzionale;
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La contestazione per la mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024;
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Il verbale di un sopralluogo effettuato ad ottobre 2025.
La svolta procedurale: la liquidazione giudiziale
La decisione dei giudici amministrativi è arrivata a seguito di una novità emersa nel corso dell’istruttoria.
Il 10 settembre 2026 la difesa di Oxford S.r.l. ha depositato la sentenza con cui la XIV Sezione Civile del Tribunale di Roma, nell’aprile precedente, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società stessa.
Le motivazioni e la decisione del TAR

In virtù del quadro normativo vigente, l’intervenuta liquidazione giudiziale determina automaticamente l’interruzione del giudizio in corso.
Il TAR Lazio si è dunque limitato a prendere atto dell’evento interrompente: “Rilevato che la difesa di parte ricorrente in data 10 settembre 2026 ha depositato in atti la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, resa all’esito della camera di consiglio del 22 aprile 2026, con la quale è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ricorrente. Ritenuto che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo. Ritenuto che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto e che il dies a quo per la riassunzione decorra dalla data della comunicazione della segreteria dell’intervenuta pronuncia di interruzione. Ritenuto, infine, che non vi sia luogo a provvedere sulle spese”, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG

