Tar Lazio: “Per rilasciare una nuova concessione del Lotto deve essere garantito il requisito della redditività”

Il titolare di un’attività commerciale ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della Determina di rigetto con la quale il Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania – Sede di Napoli ha respinto l’istanza tesa all’assegnazione di una nuova ricevitoria del lotto.

La norma primaria di riferimento è rappresentata dall’art.33, comma 1, della l. 23.12.1994, n. 724, come modificato dall’art. 19, della l.27.12.1997, n. 449, secondo cui “1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’ articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l’esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno […]”.

Dunque, “risulta evidente che la norma primaria considera unicamente il requisito reddituale (incasso medio non inferiore a quello individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e, correlativamente, la possibilità per i tabaccai di presentare istanza entro il 1° marzo di ciascun anno, all’evidente e dichiarato scopo di ampliare i punti di raccolta”.

“A fronte della disposizione in parola, il decreto direttoriale 12.12.2003 (e s.m.i.) individua, agli artt.2 e 3, il percorso procedimentale che porta all’assegnazione delle concessioni, stabilendo l’elaborazione dei relativi criteri e, soprattutto, per quello che rileva ai fini della presente controversia, la formazione di una graduatoria a livello nazionale; trattasi, in definitiva, di un percorso di tipo pseudo-concorsuale, in cui il richiedente è legittimato alla richiesta di assegnazione, in forza della norma primaria, sulla base del requisito della redditività“. ac/AGIMEG