Il Tar del Lazio ha rigettato un ricorso presentato da un operatore per il risarcimento del danno subito a causa del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna – Sezione Operativa Territoriale di Nuoro con cui veniva disposta e comunicata la cancellazione dall’elenco RIES.
Si tratta del titolare di un bar in Sardegna che aveva installato 8 AWP. Nel 2019, l’ADM aveva disposto la cancellazione della sua ditta dall’elenco RIES, poichè non aveva soddisfatto i requisiti richiesti. Tale provvedimento era stato successivamente annullato dal TAR nel 2022, riconoscendo l’illegittimità dell’azione dell’ADM.
Nonostante l’annullamento del provvedimento di cancellazione, il TAR ha stabilito che la domanda di risarcimento presentata dal richiedente è infondata. Il Tribunale ha osservato che l’annullamento del provvedimento da parte dell’ADM era dovuto a un cambiamento della giurisprudenza, consolidato solo con la sentenza del Consiglio di Stato del 26 aprile 2022.
Il tribunale ha evidenziato che il comportamento dell’operatore non è stato diligente, in quanto non ha verificato l’effettivo pagamento del tributo prima di procedere con l’autocertificazione. Questo ha portato alla sua cancellazione dall’elenco RIES. La decisione ha anche riconosciuto che il provvedimento dell’ADM era sproporzionato rispetto alla violazione commessa. Tuttavia, il titolare del bar ha contribuito alla situazione pregiudizievole con la sua negligenza.
Alla luce delle considerazioni esposte, il TAR ha rigettato il ricorso. cdn/AGIMEG