Il Tar del Lazio ha, in parte, accolto un ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT V Toscana e Umbria, Ufficio dei Monopoli per la Toscana, Sezione Operativa Territoriale di Lucca – con cui è stata disposta la cancellazione di un’impresa individuale Internet Cafè dall’Elenco RIES.
La ricorrente “presentava istanza per ottenere l’iscrizione ed i successivi rinnovi annuali all’Elenco RIES, poiché esercente attività di gioco lecito attraverso l’installazione nell’esercizio” di slot.
“In occasione di una verifica ispettiva eseguita in data 31/03/2023 dai funzionari dell’Agenzia resistente veniva accertato che nell’internet caffè della ricorrente, in presenza della sola licenza ex art. 86 del TULPS, venivano effettuate scommesse in assenza dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 TULPS a favore di un Bookmaker estero, non autorizzato in Italia. A seguito della suddetta verifica, l’ufficio dei Monopoli per la Toscana emanava la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione della ricorrente dall’Elenco RIES”, si legge nella sentenza.
“Il Collegio ritiene, in via pregiudiziale, che le censure volte a contestare il mancato rilascio dell’autorizzazione ex articolo 88 TULPS e a reclamare il diritto a svolgere l’attività di raccolta scommesse in forza della giurisprudenza eurounitaria, sono inammissibili in questa sede in quanto il diniego del questore del 2014 è divenuto definitivo successivamente alla perenzione del ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento. Laddove la ricorrente intendesse far valere i più recenti arresti della Corte di Giustizia richiamati nel presente giudizio, ben potrebbe presentare una nuova istanza di autorizzazione all’autorità competente e, in caso di esito negativo, proporre impugnazione avverso il nuovo provvedimento. Anche se l’esito dell’ispezione svolta dall’Agenzia ha correttamente rilevato che la ricorrente allo stato non è abilitata alla raccolta scommesse e che, pertanto, tale attività le è preclusa in base alla legislazione vigente, tali rilievi non giustificano l’adozione del provvedimento impugnato in quanto non incidono sul possesso dei requisiti di iscrizione della ricorrente all’Elenco RIES ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del medesimo del TULPS per i quali parte ricorrente risulta in possesso della necessaria licenza”, aggiunge.
“L’Agenzia resistente non avendo valutato la persistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l’iscrizione all’Elenco RIES ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del TULPS ha adottato una sanzione sproporzionata che, non solo, preclude alla ricorrente di svolgere l’attività di raccolta scommesse (per la quale non possedeva i necessari requisiti) ma le preclude anche l’esercizio dell’attività di installazione degli apparecchi elettronici in relazione alla quale possedeva, e tuttora possiede, i requisiti previsti dalla legge. Alla luce dei suddetti rilievi, il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui dispone la cancellazione della ricorrente dall’Elenco RIES ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del TULPS in relazione alla quale parte ricorrente risulta in possesso della necessaria licenza ex articolo 86 TULPS, non essendo necessaria quella ex art. 88 TULPS”, conclude. cdn/AGIMEG