Slot, Tar Lazio: “Cancellazione da elenco Ries legittima se manca la licenza Tulps”

Il titolare di una rivendita tabacchi ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, a seguito di controlli eseguiti il 7 settembre 2020, ha disposto la sua cancellazione dall’elenco dei soggetti operativi nel settore del gioco pubblico mediante apparecchi.

Il Collegio ha ricordato che “secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011, che, infatti, nel replicare sul punto il contenuto della norma primaria ribadisce la necessità del requisito in questione (art. 4, lett. a). Ebbene, dai documenti versati agli atti di causa emerge come il ricorrente, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco della propria ditta per l’anno 2020, abbia prodotto all’amministrazione la predetta autocertificazione, con la quale dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari indicando, per quel che qui interessa, anche il possesso della licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S.”.

L’amministrazione, dunque, con il provvedimento avversato, nella considerazione che (diversamente da quanto autocertificato) il ricorrente al momento dell’iscrizione non risultava in possesso della prescritta autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., ne disponeva legittimamente, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto direttoriale n. 31857 del 9 settembre 2011, la cancellazione dall’elenco RIES in relazione all’autocertificazione mendace da costui resa al momento della presentazione in modalità telematica della domanda di iscrizione all’elenco.

Per questi motivi il Tar del Lazio ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG