Slot, Consiglio di Stato: “Sentenza penale di condanna è elemento ostativo al rinnovo dell’iscrizione all’elenco Ries”

Il titolare di un’attività di giochi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato il provvedimento della cancellazione del ricorrente dall’elenco Ries.

Il primo giudice rileva “che con entrambi i motivi di gravame parte ricorrente contesta la scelta di parte resistente di ancorare il diniego di provvedimento favorevole (rinnovo dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 533, L. n. 266/2005) ad una mera omissione informativa della ditta istante, in particolare l’omessa dichiarazione dell’esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.”.

Tale rilievo “non sarebbe meritevole di positiva valutazione per la semplice ragione che il provvedimento di rigetto gravato, lungi dall’essere motivato da un elemento meramente “negativo” (quale è l’omissione informativa), è invece motivato da un elemento “positivo” (quale è la sussistenza di una sentenza penale di condanna per il reato di furto continuato ai sensi degli artt. 81, 624, 625, comma 2, cod. pen.)”.

Il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, non impugnato da parte ricorrente, prevede invece, tra gli altri, tale elemento “positivo” come ostativo al rilascio del provvedimento di iscrizione (o di rinnovo dell’iscrizione) nell’elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento di attività di raccolta di gioco mediante apparecchi con vincita in denaro.

In coerenza con quanto precede, pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento e il successivo provvedimento finale di cancellazione dall’elenco, dispongono chiaramente che è la sentenza di condanna sopra menzionata a giustificare il rigetto dell’istanza presentata dall’odierna ricorrente.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso e confermato la correttezza di quanto stabilisce la sentenza del Tar del Lazio. ac/AGIMEG