“Considerato che nel corso dell’udienza camerale il difensore della parte ricorrente ha preannunciato l’imminente proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto che ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato in questa sede” e “considerato che, avuto riguardo alla data di notifica del provvedimento lesivo alla parte ricorrente (13 maggio 2020) e alla scadenza del termine decadenziale per la proposizione di motivi aggiunti di ricorso (12 luglio 2020), pare possibile ipotizzare quale prima udienza camerale utile per la definitiva delibazione dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente quella del 4 agosto 2020”, il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto l’istanza cautelare di una ricevitoria del Lotto di Gaeta (LT) sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato – con il quale è stata disposta la revoca della concessione del lotto per inadempimenti contrattuali – sino all’udienza camerale del 4 agosto 2020. I giudici evidenziano che si ravvisa il sussistere dell’esigenza “di mantenere la ‘res adhuc integra’ sino a quando la parte ricorrente non avrà proceduto ad integrare la tutela esperita ovvero non sia decaduta dalla possibilità di procedere alla preannunciata integrazione”. Il Tar Lazio ritiene conseguentemente di accogliere a tale fine l’istanza cautelare proposta e di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato sino all’udienza camerale del 4 agosto 2020″. lp/AGIMEG