Il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto da Global Starnet per l’impugnazione “del silenzio tenuto da ADM in merito all’istanza trasmessa da Global Starnet Ltd via PEC in data 10.4.2019 di annullamento ovvero revoca del provvedimento emanato in data 27.03.2017 dalla medesima ADM con cui è stata disposta la decadenza dell’odierna ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento”. Global Starnet aveva chiesto “l’illegittimità del silenzio” di Adm, riguardo alla diffida inviata dal concessionario, “dalla quale si inferirebbe l’obbligo dell’amministrazione di rivalutare il provvedimento originario di decadenza ed anzi di ritenerlo illegittimo ex tunc”. “L’agenzia – si legge nella sentenza – avrebbe dovuto attivarsi per rimuovere gli effetti di una decadenza ormai palesemente illegittima, così procedendo ad un “ripristino” del titolo concessorio, attraverso il doveroso riesame della vicenda de qua e la conclusione del procedimento con l’adozione di un espresso provvedimento di secondo grado”. Si è costituita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando il ricorso, e segnatamente deducendo l’inesistenza di un obbligo di provvedere in capo amministrazione. Il Collegio ha rilevato “l’infondatezza del gravame”. “La presentazione dell’istanza de qua non fonda un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, posto che questa gode, con riguardo agli atti di autotutela, di ampio potere discrezionale, siccome connaturato all’esercizio del potere di secondo grado, tal che alcuna situazione di silenzio rifiuto appare ipotizzabile. Vale inoltre osservare che il provvedimento di decadenza de qua è atto ad efficacia istantanea che ha già esaurito i propri effetti. Ne consegue che l’istanza inoltrata dalla società ricorrente disvela ulteriori profili di inammissibilità, posto che, quanto al vaglio di legittimità dell’atto, non può che farsi riferimento al quadro fattuale e normativo vigente al momento della sua adozione; mentre, per quanto concerne il chiesto esercizio del potere di revoca, lo stesso può avere ad oggetto solo atti ad efficacia durevole ovvero ad efficacia istantanea che ancora non abbiano esaurito i propri effetti (evenienza che nel caso di specie non ricorre).
Ne deriva che più correttamente la deducente potrebbe semmai richiedere il rilascio di un nuovo titolo, laddove le ipotizzate sopravvenienze positive inducano a ritenere una nuova affidabilità della società istante. D’altra parte, come correttamente ricordato dalla difesa erariale, la legittimità del provvedimento di decadenza è già oggetto di separato scrutinio da parte del Giudicante, essendo ancora sub judice la domanda impugnatoria spiegata dalla società avverso l’atto originario (pende infatti il giudizio di appello indicato in atti)”. Sulla base di queste considerazioni, il ricorso è stato respinto. lp/AGIMEG