Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto la richiesta di annullamento della nota di cancellazione di un bar di Sondrio dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES) per l’anno 2019 e successivi. Per i giudici infatti “considerato che la ricorrente non ha prodotto l’attestazione di avvenuto pagamento alla data del 7 gennaio 2019, ma solo dell’ordine di pagamento alla medesima data; che il pagamento è poi stato eseguito tardivamente, oltre il termine massimo fissato, e solo dopo l’adozione del provvedimento impugnato (invero successivamente notificato) e comunque dopo la comunicazione di avvio del procedimento teso alla cancellazione della ricorrente dall’elenco in questione (…) in assenza di fumus boni juris debba respingersi la domanda cautelare in esame”. lp/AGIMEG