Tar Lazio: “Anche operatori di Betting exchange tenuti a versare tassa 0,5% su raccolta scommesse, ma valutare specifiche modalità di calcolo del prelievo”

“Il Collegio ritiene che la tesi propugnata in via principale dalla società ricorrente, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per aver erroneamente incluso gli operatori di betting exchange tra i soggetti tenuti alla contribuzione al fondo istituito dall’articolo 217, d.l. n. 34/2020, sia infondata”, ma allo stesso tempo si ritiene che “meritano di essere valutate favorevolmente le censure svolte dalla ricorrente circa la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato relativamente all’individuazione delle specifiche modalità di calcolo del prelievo da applicare alla raccolta da scommesse ad interazione diretta tra giocatori”. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) in merito al ricorso presentato da Betfair per l’annullamento della determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella parte in cui si stabiliscono le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse su eventi sportivi in un fondo per il rilancio del sistema sportivo istituito dall’art. 217, d.l. n. 34/2020.
Il Tar rileva come “l’articolo 217 prevede espressamente che il prelievo introdotto si applichi alla ‘raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali’. L’ampia formulazione della disposizione non consente di sottrarre al prelievo alcuna forma di raccolta di scommesse sportive effettuata dai concessionari pubblici. Il betting exchange rappresenta una delle modalità consentite dalla concessione per la raccolta a distanza di giochi e scommesse e, pertanto, sottrarre al prelievo introdotto la sola raccolta di scommesse ‘con interazione diretta tra giocatori’ configurerebbe una disparità di trattamento non giustificata rispetto alla ratio del prelievo nonché alla sua finalità”. Tuttavia i giudici evidenziano: “Non risulta che ADM abbia svolto alcun approfondimento istruttorio finalizzato ad individuare le modalità di calcolo del prelievo alla raccolta generata dal betting exchange tenendo conto della peculiarità di tale tipologia di gioco e del diverso ruolo svolto dal concessionario rispetto alle scommesse tradizionali. ADM avrebbe, pertanto, dovuto rendere intellegibile il percorso logico motivazionale che ha portato alla definizione di ‘raccolta’ con specifico riferimento al betting exchange ai fini dell’applicazione del prelievo in quanto tale definizione non è stata mutuata da una disciplina di settore o fiscale preesistente. L’Amministrazione avrebbe, altresì, dovuto esplicitare le ragioni per le quali la corresponsione del prelievo viene imputata ai soli giocatori vincenti”.
“Alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio, assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità sollevati, ritiene che il provvedimento impugnato debba essere annullato nella parte in cui ha individuato le modalità di calcolo del prelievo introdotto dall’articolo 217 d.l. n. 34/2020 alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori per difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguenza che ADM dovrà riesercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto, nell’individuazione delle modalità di calcolo del prelievo, di quelle che sono le peculiarità della suddetta tipologia di gioco e coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche i concessionari interessati al fine di acquisire elementi utili alle determinazioni da adottare. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ai soli fini del riesercizio del potere attribuito ad ADM dall’articolo 217 d.l. n. 34/2020 con specifico riguardo alla definizione delle modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori e alle modalità di versamento delle somme dovute, entro i limiti conformativi segnati dalla presente sentenza”. cr/AGIMEG