Tar Lazio: “Illegittima la cancellazione dal Registro Ries in caso di mancata prova dell’estinzione anticipata dell’obbligazione tributaria in sede di rinnovo”

Sono stati presentati sei ricorsi al Tar del Lazio da parte di operatori del gioco pubblico che contestavano la cancellazione del registro Ries a causa della mancata attestazione della quietanza. Il Tar ha ribadito: “i ricorrenti hanno in effetti chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’elenco in sede di rinnovo sulla base della ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, adempiendo entro il termine previsto l’obbligazione tributaria. Tra questi requisiti non rientra la prova dell’estinzione anticipata dell’obbligazione tributaria da attestare mediante il possesso della quietanza. In conclusione, l’amministrazione, in seguito ai controlli effettuati, ha disposto in modo illegittimo la cancellazione dell’iscrizione sulla base dell’erronea assenza in radice di un requisito (possesso della quietanza) non previsto per il buon esito del procedimento di rinnovo”. Con questa motivazione il tar del Lazio ha accolto tutti i ricorsi presentati e predispone il reintegro nel registro degli operatori autorizzati. ac/AGIMEG