Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha respinto il ricorso presentato da una società titolare di una sala giochi contro il Comune di Tivoli per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva respinto, a luglio dello scorso anno, la richiesta di autorizzazione per l’apertura di una sala giochi. La sala si trovava a distanza di circa 350 metri dalla Parrocchia “S. Maria Assunta in Cielo”, uno dei luoghi sensibili indicati dal Comune e per questo motivo non può essere aperta. “Considerato, in particolare, che: – con una serie di censure tra loro connesse la ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere, per difetto d’istruttoria ed illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica, e di difetto di motivazione evidenziando che il gravato diniego sarebbe privo di idonea motivazione in quanto si fonderebbe esclusivamente su una relazione di servizio della Polizia Municipale di Tivoli la quale sarebbe generica e priva di indicazioni chiare e puntuali in ordine al percorso che sarebbe stato tracciato per quantificare la distanza di 350 metri, con conseguente illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica di cui il Comune di Tivoli sarebbe titolare nella fattispecie; – i motivi in esame sono infondati; – secondo l’art. 4 l.r. n. 5/13 come modificato dall’art. 77 l.r. n. 7/18, “fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggio inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto”; – il gravato diniego si fonda sulla relazione di servizio redatta dalla polizia locale con nota prot. n. 6860 del 07/07/2020 in cui è specificato che, percorrendo un tragitto idoneo per i pedoni in osservanza a quanto prescritto dall’art. 190 del codice della strada, la distanza della sala giochi rispetto alla chiesa è pari a 350 mt.; – l’esito di tale accertamento è stato confermato dalla verificazione disposta dal collegio con l’ordinanza n. 12891/2020 ed effettuata il 31/12/2020 nel contraddittorio delle parti; – contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente (da ultimo nella memoria depositata il 24/01/21), il percorso individuato dalla polizia locale è conforme alle prescrizioni dell’art. 190 del codice della strada secondo cui: “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”; – infatti, il percorso individuato dalla polizia locale prevede che il pedone si muova lungo il marciapiede su cui è situato il locale laddove l’attraversamento delle prime due intersezioni stradali laterali, menzionate da parte ricorrente nella memoria depositata il 24/01/21, risulta coerente con il disposto dell’art. 190 del codice della strada in quanto in loco non vi sono strisce pedonali; – la contraria tesi di parte ricorrente postulerebbe l’impossibilità di percorrere il marciapiede su cui si trova il locale lungo la via Nazionale Tiburtina per l’assenza di strisce pedonali lungo le intersezioni stradali; – il tracciato prospettato da parte ricorrente non risulta, per altro, logico in quanto impone l’attraversamento di via Nazionale Tiburtina e la percorrenza sui marciapiedi opposti a quelli in cui sono situati rispettivamente il locale e la parrocchia con un ingiustificato allungamento del tragitto; – quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere che, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, l’atto impugnato è caratterizzato da idonea motivazione ed è stato emesso all’esito di una corretta istruttoria. Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto; il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata, respinge il ricorso”, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG