Il TAR Lazio (sez. 2) ha respinto il ricorso di una società concessionaria nel settore dei giochi pubblici contro due provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che nel 2023 avevano disposto la decadenza di altrettante concessioni e l’incameramento delle cauzioni previste dalle convenzioni.

I motivi delle decadenze
I provvedimenti impugnati riguardavano una concessione sottoscritta nel 2012 e una seconda convenzione del 2020. ADM aveva motivato la decadenza, per entrambe, con la pendenza di un procedimento penale a carico dell’allora amministratore della società, imputato anche per associazione mafiosa. L’Agenzia aveva inoltre contestato l’omessa dichiarazione di tale pendenza da parte del soggetto tenuto a renderla. Per una delle due concessioni, ADM aveva indicato anche una grave e persistente esposizione debitoria verso l’erario, quantificata in 363.025,05 euro.
Perché il TAR ha respinto il ricorso
Il Tar ha giudicato infondate le censure della società ricorrente. Sul rispetto dei termini procedimentali, il Tribunale ha chiarito che la loro violazione non comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento finale e ha escluso la natura “afflittiva” della decadenza, ricondotta piuttosto all’autotutela a tutela dell’interesse pubblico. Quanto alla mancata considerazione di una memoria difensiva inviata dalla società, il Tar l’ha ritenuta irrilevante perché la decadenza aveva contenuto vincolato. La pendenza di imputazioni per reati di stampo mafioso o l’emersione di profili antimafia impone l’adozione dell’atto, secondo la normativa richiamata e le clausole delle convenzioni.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la sostituzione successiva dell’amministratore potesse incidere sull’esito. Sulla posizione debitoria, il Tar ha osservato che la società non ha fornito controdeduzioni puntuali. Quanto all’escussione delle garanzie, l’ha qualificata come clausola penale prevista dalle convenzioni, operativa in caso di decadenza a prescindere dalla prova del danno. sm/AGIMEG

