Il Tar Lazio non sospende immediatamente il dpcm del 3 novembre con cui il Governo ha disposto la chiusura – tra le altre – delle attività del gioco, ma chiede al Governo di illustrare le ragioni di questa scelta. Se ne tornerà quindi a discutere nell’udienza fissata per il 13 gennaio. E’ sostanzialmente quanto stabilisce il Presidente della Prima Sezione del Tar decidendo sulla richiesta di sospensione urgente avanzata da un operatore.
Per il Presidente, infatti, “non sussistono i presupposti per l’accoglimento nelle more della celebrazione della camera di consiglio, dovendosi ribadire quanto affermato nell’ordinanza cautelare n. 7191/2020, precedentemente assunta, vale a dire che non appare, almeno prima facie, manifestamente irragionevole, nell’ambito e nei limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo, la decisione dell’Autorità di comprimere per un periodo di tempo circoscritto un’attività imprenditoriale a tutela della salute pubblica”.
Tuttavia, ritiene “di dover accogliere l’istanza istruttoria disponendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri depositi presso la Segreteria della Sezione, nel termine di quindici giorni dalla conoscenza legale del presente decreto, la seguente documentazione:
1) verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, richiamato nel D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
2) verbali nn. 119 e 121 delle sedute, rispettivamente, del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, richiamati nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020;
3) verbali nn. 122 e 123 delle sedute, rispettivamente, del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, richiamati nel D.P.C.M. 3 novembre 2020”.
lp/AGIMEG