Cancellare dal registro Ries il gestore o la sala slot che versa in ritardo la quota di iscrizione ĆØ una misura eccessiva, basterebbe una semplice sospensione. Lo afferma il Tar Lazio in una sentenza con cui accoglie il ricorso intentato dall’operatore, e annulla di conseguenza la cancellazione. I giudici affermano infatti che con l’obiettivo perseguito dalla pubblica amministrazione ĆØ di “evitare che si ottenga e che, quindi, si mantenga unāiscrizione priva dei presupposti”. Tuttavia, l’amministrazione “potrebbe disporre di un altro strumento idoneo per raggiungere il medesimo risultato con un minore sacrificio, quale ad esempio la sospensione dallāelenco in attesa dellāaccertamento dellāincasso del tributo da parte dellāerario”. lp/AGIMEG