“Il provvedimento di revoca impugnato deve essere annullato in quanto nella fattispecie non sussiste il numero di versamenti tardivi necessario per disporre la revoca della concessione”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Seconda) sul ricorso di una ricevitoria del Lotto di Gussola, in provincia di Cremona, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 10 giugno 2019 di revoca della ricevitoria lotto, per quattro tardivi versamenti superiori a tre giorni lavorativi e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali. “Precisamente, i ritardi rilevanti contestati al ricorrente riguardano: 1) il versamento del 15 maggio 2018 per un importo di € 1.751,27; 2) il versamento del 6 novembre 2018 per un importo di € 1075,51; 3) il versamento del 20 novembre 2018 per un importo di € 1,859,83; 4) il versamento del 27 novembre 2018 per un importo di € 1.533,773. Nella fattispecie – affermano i giudici – dei quattro ritardi contestati al ricorrente, tre si collocano nel mese di novembre 2018, due sono consecutivi (20.11.2018 e 27.11.2018) e un terzo è certamente contiguo agli altri due essendosi verificato appena due settimane prima. L’Amministrazione, pertanto, avrebbero dovuto considerare la collocazione temporale dei ritardi al fine di valutarli unitariamente come una sola violazione”. Il provvedimento di revoca è stato quindi annullato. cr/AGIMEG