“La revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili e attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una ricevitoria del Lotto di Castel di Iudica (CT) cui era stata disposta la revoca della concessione per la raccolta del gioco lotto per il mancato raggiungimento, per gli esercizi 2017 e 2018, del limite minimo annuo di euro 20.658,28. I giudici hanno ritenuto valide le posizioni del ricorso che evidenziava come “il provvedimento (di revoca) è stato adottato e notificato il 12 aprile 2019, oltre il termine del 31 marzo previsto dalla legge”. La ricorrente ha evidenziato, inoltre, che i dati relativi alla raccolta negli ultimi mesi “sono tali da far prevedere il superamento per il 2019 dell’importo minimo stabilito di euro 20.658,28 e che questa circostanza avrebbe dovuto portare l’Amministrazione alla decisione di non procedere alla revoca della ricevitoria, anche nell’interesse dello stesso Erario, posto che la revoca non avrebbe comunque carattere obbligatorio”. I giudici hanno sottolineato come “è necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.d. 12 dicembre 2003, secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’Amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente, ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso. La scelta del predetto termine appare conforme sia alla necessità di rispettare l’affidamento degli operatori economici (i quali, contando sul mantenimento della concessione, potrebbero avere pianificato nuovi investimenti), sia alla necessità di agire sulla base di dati concreti e attuali, che rendano certa l’inutilità della concessione o, addirittura, la sua contrarietà a una razionale organizzazione della rete di raccolta del gioco. Per cui il ricorso si rivela fondato e al suo accoglimento segue l’annullamento del provvedimento di revoca impugnato”. lp/AGIMEG