Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è espresso su una serie di ricorsi che contestavano la normativa relativa agli apparecchi da intrattenimento adottata dalla Giunta Comunale della Città di Guidonia Montecelio (RM). La giunta ha fissato l’orario di accensione «tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Al di fuori di queste fasce orarie gli apparecchi, dovranno essere spenti, inaccessibili agli utenti, privati dell’alimentazione e scollegati dal sistema».
I giudici hanno accolto in parte e, per l’effetto, annullata la gravata ordinanza sindacale ad oggetto la “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro”. Avuto riguardo alla distribuzione temporale del gioco – di specifico interesse per la controversia che qui occupa – l’Intesa Stato-Regioni ha espressamente stabilito di “riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco”, stabilendo altresì che “la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti”.
Secondo i giudici “è stato disatteso senza che emergano le ragioni in base alle quali si è ritenuto di dover innalzare il limite di sei ore di non funzionamento degli apparecchi – previsto dall’Intesa tra Stato e Regioni – a sedici ore, non essendo indicati particolari situazioni o fenomeni, legati allo specifico territorio comunale, che abbiano condotto a tale più stringente previsione, tale da disattendere una indicazione espressamente adottata al fine di rendere omogenea ed uniforme, su tutto il territorio nazionale, la disciplina sul funzionamento degli apparecchi di gioco”.
I giudici hanno invece dichiarato improcedibile il ricorso per quanto riguarda “l’impugnazione della delibera di Giunta Municipale n. 5 del 21 gennaio 2019 (recante l’approvazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale Sale Slot e giochi leciti, e avverso lo stesso Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70)”. lp/AGIMEG