Tar Friuli conferma chiusura per 7 giorni di una sala Vlt frequentata da pregiudicati: Non serve responsabilità del titolare

Il Tar Friuli conferma con sentenza il provvedimento con cui la Questura di Udine aveva disposto la chiusura per 7 giorni di una sala Vlt: la Polizia – dopo aver effettuato una serie di controlli – aveva scoperto che il locale veniva spesso frequentato da persone pregiudicate. “I cinque controlli di polizia effettuati” nell’arco di circa due mesi “hanno effettivamente riscontrato la presenza, all’interno del locale, di persone gravate da pregiudizi penali, in numero rilevante rispetto alla totalità degli avventori identificati (almeno la metà in 4 occasioni su 5)” sottolinea il Tar. “Emerge quindi un collegamento, potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico, tra il locale e una certa tipologia di clientela, tale da giustificare la discrezionalità dell’amministrazione nel ritenere integrato il presupposto dell”abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose'”. Irrilevante invece il fatto che all’interno della sala non si sarebbero mai verificati dei delitti: il provvedimento della Questura – come ha anche chiarito il Consiglio di Stato – “mira infatti proprio alla prevenzione di simili accadimenti ed è adottata a fronte di una situazione di generico pericolo per l’ordine pubblico, che l’amministrazione ha facoltà di accertare e valutare attraverso l’esercizio di un’ampia discrezionalità, censurabile solo per manifesta irragionevolezza”. Il Collegio spiega anche che per disporre la chiusura non è necessario accertare “alcuna personale responsabilità dell’esercente, giacché le finalità generali di tutela dell’ordine e della sicurezza prevalgono sul concorrente – ma eventuale – scopo sanzionatorio della misura”. Respinta infine la testi – sostenuta dalla sala – che la Questura avesse l’obbligo di notificare l’avvio del procedimento. Il Tar richiama anche in questo caso una pronuncia del Consiglio di Stato e ribadisce che questo obbligo non ricorre, “nel caso in cui l’urgenza, che consenta tale omissione, è rinvenibile ex se nel pericolo di compromissione dell’ordine pubblico”. rg/AGIMEG