“L’impossibilità di conservare tutte le unità di personale impiegato presso il locale, le quali risultano attualmente commisurate rispetto ad un orario di apertura pari a ventiquattro ore, costituisce di per sé l’effetto dell’applicazione del quadro legislativo vigente, dal quale in particolare discende l’obbligo, imposto ai Comuni, di circoscrivere il suddetto orario a otto o a tredici ore, a seconda dei casi”. Lo scrive il Tar Friuli Venezia Giulia nell’ordinanza in cui respinge la richiesta – avanzata da una sala – di sospendere le fasce orarie di apertura adottate dal Comune di Fiume Veneto. Nel provvedimento il Collegio spiega anche che non vi è il pericolo che le facce orarie causino un danno irreparabile alla sala, visto che la sala può comunque proseguire la propria attività sebbene con un orario ridotto; e aggiunge “nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, tipico della presente fase cautelare, l’incidenza del pregiudizio economico rappresentato dalla parte ricorrente, stimato in una perdita percentuale del fatturato (…), risulta senz’altro recessiva rispetto ai preminenti valori connessi alla tutela del bene-salute”. Il Collegio ha comunque fissato il merito in tempi relativamente brevi – l’udienza si terrà il 23 ottobre – di conseguenza “i profili di danno evidenziati dalla parte ricorrente appaiono ancor meno apprezzabili”. rg/AGIMEG